Sez. L, Sentenza n. 9576 del 14/07/2001 (Rv. 548198 - 01)
CREDITO - PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO (RAPPORTO DI LAVORO) | Elemento fiduciario - Rilievo particolare - Cassieri - Rigore ulteriore - Conseguenze in merito all'accertamento della sussistenza della giusta causa del relativo licenziamento.
CREDITO - PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO (RAPPORTO DI LAVORO)
Nel lavoro bancario l'elemento fiduciario proprio di ogni rapporto di lavoro assume il massimo rilievo e -in riferimento all'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento- esso deve essere considerato con un ulteriore e particolare rigore nei confronti di chi riveste le mansioni di cassiere il cui comportamento scorretto, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale, può ledere l'affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti bancari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)