Sez. 1, Sentenza n. 4039 del 11/05/1990 (Rv. 467061 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - OPERA PUBBLICA - REDAZIONE DEL PROGETTO - COMUNE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO - VIZI DELLA DELIBERAZIONE - DIRITTI DEL PROFESSIONISTA AL COMPENSO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE - OPERA PUBBLICA - REDAZIONE DEL PROGETTO - COMUNE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO - VIZI DELLA DELIBERAZIONE - DIRITTI DEL PROFESSIONISTA AL COMPENSO - SUSSISTENZA.*
Qualora il comune, esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 285 secondo comma del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, si avvalga per la redazione del progetto di opera pubblica di un professionista privato, in Mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli Atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ciò comporta che il diritto del professionista al compenso - il quale insorge dopo che la deliberazione comunale di conferimento dell'incarico si sia tradotta nella Costituzione del rapporto di prestazione d'opera professionale - resta insensibile ad eventuali vizi di detta deliberazione, rilevanti solo nell'ambito interno dell'organizzazione dell'ente territoriale, quale quello derivante dall'inosservanza dell'Obbligo di indicare l'ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte. (Conf 5833/84, mass n 437512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)