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Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 13/02/2003 (Rv. 560485 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Opera pubblica - Redazione del progetto - Conferimento dell'incarico da parte di un ente pubblico a soggetto privato - Vizi della deliberazione - Diritto del professionista al compenso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560485-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE

Qualora un Comune si avvalga per la redazione del progetto di un'opera pubblica di un professionista privato, in mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che gli eventuali vizi della deliberazione di conferimento dell'incarico al professionista privato hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente medesimo, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione di opera professionale e, quindi, sul diritto al relativo compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 03/03/1934 num. 383 art. 285, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 64 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 55, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)