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Sez. U, Sentenza n. 5833 del 17/11/1984 (Rv. 437512 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - REDAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA - DELIBERAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA PRIVATO - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL'INCARICO - NATURA - ATTO DI RECESSO EX ART. 2337 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437512-01

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - REDAZIONE DEL PROGETTO DI OPERA PUBBLICA - DELIBERAZIONE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA PRIVATO - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA - SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL'INCARICO - NATURA - ATTO DI RECESSO EX ART. 2337 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*

Qualora il comune, esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 285 secondo comma del R.d. 3 marzo 1934 n. 383, si avvalga per la redazione del progetto di opera pubblica di un professionista privato, in Mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli Atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ciò comporta che il diritto del professionista al compenso, il quale insorge dopo che la deliberazione comunale di conferimento dell'incarico si sia tradotta nella Costituzione del rapporto di prestazione d'opera professionale, resta insensibile ad eventuali vizi di detta deliberazione, rilevanti solo nell'ambito interno dell'organizzazione dell'ente territoriale, quale quello derivante dall'inosservanza dell'Obbligo di indicare l'ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte (Obbligo sussistente anche per le opere che vengano a beneficiare, in Sede di attuazione, del contributo dello stato). Pertanto, la successiva deliberazione comunale di revoca di quella avente ad oggetto il conferimento dell'incarico non è qualificabile come provvedimento autoritativo, idoneo ad incidere sull'indicato diritto ed impugnabile solo davanti al giudice amministrativo, ma ha natura sostanziale di atto di recesso dal rapporto contrattuale, (inquadrabile nella previsione dell'art. 2237 cod. civ.), come tale sindacabile e disapplicabile da parte del giudice ordinario, a tutela del diritto a compenso che debba essere riconosciuto alla stregua della disciplina privatistica del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)