Sez. 1, Sentenza n. 4929 del 28/05/1996 (Rv. 497849 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Opera pubblica - Redazione del progetto - Comune - Conferimento dell'incarico - Vizi della deliberazione - Diritti del professionista al compenso - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE
Qualora il comune, esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 285, secondo comma, del R.D. n. 383 del 1934, si avvalga per la redazione del progetto di opera pubblica di un professionista privato, in mancanza di un proprio ufficio tecnico, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che gli eventuali vizi della deliberazione di conferimento dell'incarico al professionista privato hanno rilievo esclusivamente nell'ambito interno all'organizzazione dell'ente medesimo, ma non incidono sulla validità ed efficacia del contratto privatistico di prestazione d'opera professionale e, quindi, sul diritto al relativo compenso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)