Sez. 6, Sentenza n. 5157 del 16/12/1997 Cc. (dep. 24/02/1998) Rv. 210830 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Reato permanente - Fatto attribuito a imputato che nel corso della permanenza acquista la maggiore età - Natura unitaria del fatto attribuibile al soggetto in quanto maggiorenne - Termini di durata massima della custodia - Sono quelli ordinari applicabili ai maggiorenni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, quando il reato per cui si procede e per il quale è stata emessa una nuova misura custodiale è lo stesso reato a carattere permanente, protrattosi in un arco temporale di conseguita maggiore età da parte dell'indagato, per il quale lo stesso abbia sofferto, da minorenne, la custodia cautelare massima prevista in relazione all'età, il reato diventa unitariamente attribuibile al soggetto in quanto maggiorenne e, di conseguenza, il termine massimo di custodia cui occorre riferirsi per la nuova misura non è più quello ridotto applicabile ai minorenni, bensì quello ordinario applicabile ai maggiorenni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)