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Sez. 6, Sentenza n. 29547 del 27/05/2003 Cc. (dep. 15/07/2003) Rv. 226288 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE | Applicazione della riduzione del termine di fase a seconda della fascia di età di appartenenza del soggetto minorenne - Condotta delittuosa relativa a delitto permanente iniziato da soggetto infrasedicenne ma protrattosi oltre il sedicesimo anno di età - Quota massima di riduzione - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226288-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - CUSTODIA CAUTELARE

In tema di durata massima della custodia cautelare relativamente ad indagato minorenne, quando il reato addebitato ha carattere permanente e, pur avendo avuto inizio quando il soggetto era minore di sedici anni, si è protratto oltre tale limite di età, la riduzione del termine di fase applicabile è quella della metà dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., spettante agli infradiciottenni e non già quella di due terzi, prevista per gli infrasedicenni. Infatti, non possono trovare applicazione i principi del favor minoris e del favor libertatis, ma piuttosto il principio dell'attribuzione unitaria del fatto al soggetto, nonché la constatazione che la maggiore maturità - che si reputa raggiunta al compimento del sedicesimo anno di età - non ha dissuaso il soggetto dal persistere nella condotta criminosa (nella specie, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1998 num. 448 art. 23 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)