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Sez. 2, Sentenza n. 42361 del 04/10/2012 Ud. (dep. 30/10/2012) Rv. 253997 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI | Art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - Sentenza di non luogo a procedere - Presupposti.
Stato
decisa il 2012-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253997-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Nel procedimento minorile il giudice, nella valutazione della tenuità del fatto, deve prendere in esame globalmente una serie di parametri, tra cui la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali il reato è stato eseguito, mentre con riferimento all'occasionalità deve aver riguardo alla mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1998 num. 448 art. 23 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)