Sez. 1, Sentenza n. 2276 del 16/02/2001 (Rv. 543898 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cessione volontaria del bene - Conguaglio ex art. 1 legge n. 385 del 1980 - Criteri di determinazione - Da rapportare a quelli previsti per l'indennità di espropriazione ex art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (convertito in legge n. 359 del 1992) - Possibilità legali ed effettive di edificazione - Regime urbanistico di riferimento - Accertamento - Riferimento al piano regolatore generale costituente la fonte dell'opponibilità - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Posto che il conguaglio del prezzo della cessione volontaria di un bene da espropriare per ragioni di pubblica utilità deve essere rapportato all'indennità di espropriazione prevista dall'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - aggiunto, in sede di conversione, ad opera della legge 8 agosto 1992, n. 359 -, è necessario fare riferimento, ai fini della determinazione del valore del terreno, alle sue possibilità legali di edificazione, vale a dire alla edificabilità desumibile dagli strumenti urbanistici vigenti, al momento del decreto di espropriazione, in attuazione delle cui previsioni, mediante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato apposto il vincolo espropriativo.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)