Sez. 3, Sentenza n. 531 del 04/03/1970 (Rv. 345583 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - FAMIGLIA DEL COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
La famiglia del coltivatore diretto, nell'ampio significato della legge comune (art 1647 cod civ) e delle Disposizioni vincolistiche succedutesi nel tempo, non deve intendersi nel senso ristretto, cioe come quella propria dello stesso coltivatore diretto, di nucleo familiare costituito con il matrimonio e comprensivo del capo famiglia, della moglie e dei figli conviventi, ma va intesa, invece, nel senso di quell'aggregato piu vasto che, rientrando nel quadro delle piccole imprese agrarie, meglio aderisce alla struttura della famiglia colonica, costituendo soprattutto un organismo economico formato da tutti quei soggetti che, legati da vincoli di parentela o di affinita con il coltivatore e pur non avendo con questo comunanza di tetto e di mensa, risultino tuttavia associati nella conduzione comune del fondo, merce il contributo e la capacita di tutti i consorziati abili ai lavori dei campi. (Conf 2441-59 2273-55 1995-55 V 619-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Legge 05/04/1945 num. 157 art. 1, Cod. Civ. art. 2164, Legge 01/04/1947 num. 273 art. 2, Cod. Civ. art. 2142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)