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Sez. L, Sentenza n. 4790 del 09/03/2004 (Rv. 570918 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | "Ius variandi" - Limiti - Condizioni - Indagine circa il requisito dell'equivalenza - Criteri - Riferimento al livello di categoria - Insufficienza - Aderenza delle nuove mansioni alla specifica capacità tecnico-professionale del dipendente - Necessità - Limiti - Ristrutturazione aziendale con soppressione delle mansioni - Applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570918-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il principio secondo cui il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus", sancito dall'art. 2103 cod.civ., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, non potendosi, nell'accertamento della equivalenza, limitare al riferimento in astratto all'inquadramento formale del lavoratore, ma dovendosi accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, non si applica nel caso in cui vi sia una sopravvenienza che non consente la conservazione della precedente posizione lavorativa né lo spostamento a mansioni non pregiudizievoli della professionalità pregressa, giacché la tutela prevista dall'art. 2103 cod.civ. presuppone la concreta alternativa della possibilità di non retrocessione della precedente posizione professionale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2103 cod.civ. in riferimento alla posizione di un dipendente delle Poste Italiane che, originariamente inquadrato nel quarto livello con la qualifica di pittore, era stato addetto alle mansioni di portalettere, appartenenti alla medesima area funzionale, a seguito di ristrutturazione aziendale che aveva comportato la soppressione delle mansioni di pittore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 26/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)