Sez. L, Sentenza n. 9386 del 07/09/1993 (Rv. 483683 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Accordo sindacale prevedente, in alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, l'attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario più lungo di lavoro - Legittimità - Limiti - Fondamento.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione
In presenza di una ristrutturazione aziendale - la cui attuazione sia oggetto di un intento dell'imprenditore che si caratterizzi per requisiti di serietà ed effettività, secondo un accertamento che compete al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato - che comporti soppressione di posti di lavoro, l'accordo sindacale che, quale misura alternativa al licenziamento dei lavoratori interessati alla soppressione stessa, preveda l'inquadramento di questi ultimi - previa attribuzione di diverse mansioni - in una diversa categoria che, ferma restando, in cifra, l'entità della precedente retribuzione, comporti l'osservanza di un più lungo orario di lavoro, non viola il disposto dell'art. 2103 cod. civ., le cui disposizioni, intese a garantire la conservazione della posizione professionale e retributiva del prestatore di lavoro, non operano con riguardo a situazioni nelle quali la loro applicazione comporterebbe compromissione dei livelli di occupazione, giusto un principio generale di cui costituiscono specifica applicazione le deroghe alla citata norma risultanti dall'art. 1 della legge 30 marzo 1978, n. 215 (in materia di crisi aziendale), dagli artt. 1 e 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (per la promozione di nuova occupazione), dall'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (in materia di contratti a termine) e dall'art. 4, undicesimo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (in tema di mobilità dei lavoratori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)