Sez. L, Sentenza n. 3216 del 19/04/1990 (Rv. 466701 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - DEI LAVORATORI ASSUNTI OBBLIGATORIAMENTE - LICEITÀ - SUPERAMENTO DELLA PERCENTUALE CORRISPONDENTE ALL'ALIQUOTA AD ESSI RISERVATA PER LEGGE - IRRILEVANZA - LIMITI - LEGGE N. 79 DEL 1983 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - DEI LAVORATORI ASSUNTI OBBLIGATORIAMENTE - LICEITÀ - SUPERAMENTO DELLA PERCENTUALE CORRISPONDENTE ALL'ALIQUOTA AD ESSI RISERVATA PER LEGGE - IRRILEVANZA - LIMITI - LEGGE N. 79 DEL 1983 - PORTATA.*
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale può estendersi ai lavoratori assunti obbligatoriamente anche se, per effetto del relativo provvedimento, l'aliquota di posti ad essi riservata per legge rimanga scoperta, non ostandovi il disposto dell'art. 9 della legge 25 marzo 1983 n. 79, che ha fatto Obbligo alle sole imprese per le quali sono eccezionalmente sospesi gli obblighi di cui alla legge n. 482 del 1968 (ossia alle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni) di non procedere al licenziamento collettivo di invalidi in numero superiore alla percentuale corrispondente alla suddetta aliquota e che non può, pertanto, riferirsi alla generalità delle imprese. (V 4718/86, mass n 447425; (V 2224/86, mass n 445382; (V 255/84, mass n 432518).*
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 25/03/1983 num. 79 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)