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Sez. L, Sentenza n. 255 del 12/01/1984 (Rv. 432518 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - NUOVE ASSUNZIONI NELLE MANSIONI PROPRIE DEI LAVORATORI LICENZIATI ESEGUITE DALL'AZIENDA ENTRO UN ANNO DAL LICENZIAMENTO - RIASSUNZIONE - DIRITTO DELLO INVALIDO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432518-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - NUOVE ASSUNZIONI NELLE MANSIONI PROPRIE DEI LAVORATORI LICENZIATI ESEGUITE DALL'AZIENDA ENTRO UN ANNO DAL LICENZIAMENTO - RIASSUNZIONE - DIRITTO DELLO INVALIDO - CONFIGURABILITÀ.*

La legge 2 aprile 1968 n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie, disciplina unicamente la fase di Costituzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che all'invalido, una volta assunto, va applicato, per quanto riguarda lo svolgimento e la cessazione del rapporto stesso - salva la particolare causa di risoluzione consistente nella perdita di ogni capacità lavorativa, la quale si aggiunge, ma non sostituisce né esclude le altre cause di licenziamento previste dalla legge o dalla contrattazione individuale o collettiva - il normale trattamento economico e giuridico proprio della categoria in cui l'invalido sia stato inserito, ove non derogato espressamente da detta legge. Pertanto, anche per tale rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito trova applicazione il licenziamento collettivo per riduzione di personale, secondo gli ordinari criteri, così che non è obbligatoria la sostituzione dell'invalido licenziato con altri lavoratori appartenenti alle categorie predette, mentre le comunicazioni, cui l'azienda è in ogni caso tenuta successivamente al detto licenziamento, consentono all'ufficio destinatario di tener conto della disposta riduzione di organico, al fine di calcolare su quello residuo l'aliquota di cui all'art. 11 della citata legge n. 482 del 1968. Resta, comunque, salvo il diritto dell'invalido licenziato, a norma dell'art. 5 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965, di essere riassunto dalla stessa azienda nel caso in cui questa proceda, entro un anno, a nuove assunzioni nelle mansioni e specialità proprie dei lavoratori già licenziati.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965 num. 5, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)