Sez. L, Sentenza n. 2224 del 28/03/1986 (Rv. 445382 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE NEL RAPPORTO OBBLIGATORIAMENTE COSTITUITO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE NEL RAPPORTO OBBLIGATORIAMENTE COSTITUITO - AMMISSIBILITÀ.*
La legge 2 aprile 1968 n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie, disciplina unicamente la fase di Costituzione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che all'invalido, una volta assunto, va applicato, per quanto riguarda lo svolgimento e la cessazione del rapporto stesso - salva la particolare causa di risoluzione consistente nella perdita di ogni capacità lavorativa, la quale si aggiunge ma non sostituisce né esclude le altre cause di licenziamento previste dalla legge o dalla contrattazione individuale o collettiva - il normale trattamento economico e giuridico proprio della categoria in cui l'invalido sia stato inserito, ove non derogate espressamente dalla detta legge. Pertanto, anche per tale rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito trova applicazione il licenziamento collettivo per riduzione di personale, secondo gli ordinari criteri. (V 255/84, mass n 432518).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)