Sez. 3, Sentenza n. 6403 del 28/11/1988 (Rv. 460728 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - SENTENZA DI PRIMO GRADO NEGATIVA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - OMESSA SPECIFICA IMPUGNAZIONE - MANCATA LIQUIDAZIONE DEL PREDETTO DANNO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - INSUSSISTENZA DEL VIZIO.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA - SENTENZA DI PRIMO GRADO NEGATIVA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - OMESSA SPECIFICA IMPUGNAZIONE - MANCATA LIQUIDAZIONE DEL PREDETTO DANNO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - INSUSSISTENZA DEL VIZIO.*
Non sussiste, da parte del giudice di appello, il vizio di omessa pronuncia con riguardo al cosiddetto danno biologico allorché, proposta inizialmente una domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, da ritenersi quindi comprensiva anche del danno biologico, questo non sia stato riconosciuto nella sentenza di primo grado e tale omessa o negativa pronuncia non sia stata specificamente impugnata (al riguardo non essendo sufficiente una generica doglianza relativa al danno alla vita di relazione). (V 2396/83, mass n 427248; (V 898/72, mass n 357143).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)