Sez. L, Sentenza n. 7746 del 14/04/2005 (Rv. 580453 - 01)
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Autocertificazione - Contestazione - Requisiti necessari - Mancanza - Conseguenze - In tema di assegno di invalidità.
PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO
La contestazione del requisito della autocertificazione sulla situazione reddituale prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, primo comma, lettera b) del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, poi sostituito dall'art. 46, primo comma, lettera o) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può configurarsi solo in presenza di dati fattuali esplicitati in modo esaustivo negli atti introduttivi del giudizio e deve essere precisa e specifica, sicché non è configurabile una "non contestazione" - con gli effetti da essa scaturenti - a fronte di dati fattuali non allegati e precisati da controparte. In tal caso, al fine di ritenere provato o meno il requisito socio-economico per il riconoscimento dell'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, si rendono necessari ulteriori accertamenti di fatto da parte del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/04/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, DPR 20/10/1998 num. 403 art. 1 com. 1 lett. B, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46 com. 1 lett. O
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)