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Sez. 2, Sentenza n. 16905 del 12/08/2005 (Rv. 584254 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione delle norme del codice della strada - Responsabilità solidale del proprietario dell'autoveicolo con l'autore della violazione - Esclusione - Condizioni - "Autocertificazione" dell'autore materiale della violazione - Inidoneità - Fondamento - Fattispecie in tema di sanzione amministrativa per circolazione con patente scaduta.
Stato
decisa il 2005-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584254-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di circolazione stradale, l'"autocertificazione" redatta dal relativo autore materiale non costituisce prova idonea ad escludere la responsabilità solidale ex art. 196, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992 del proprietario del veicolo per violazione del codice della strada (nel caso, circolazione con patente scaduta), giacché, come nelle analoghe fattispecie di cui agli artt. 6 legge n. 689 del 1981 (illecito amministrativo in generale) e 2054 cod. civ. (responsabilità da circolazione di veicoli), è a tal fine necessario che quest'ultimo ponga in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 196, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)