Sez. 1, Sentenza n. 1117 del 06/02/1997 (Rv. 502242 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Conferimento di incarico professionale da parte di una P.A. agente "iure privatorum" - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Mera delibera dell'organo collegiale autorizzante il conferimento dell'incarico - Insufficienza - Indicazione del compenso - Necessità.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE
Il contratto di opera professionale, quando ne sia parte la Pubblica Amministrazione, anche se questa agisca "iure privatorum", richiede "ad substantiam" la forma scritta, ed, a tal fine, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico, che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)