Sez. 1, Sentenza n. 8192 del 06/06/2002 (Rv. 554914 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Contratti del Comune - Forma scritta - Obbligatorietà - Delibera dell'organo deliberativo autorizzante - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Idoneità ad impegnare contrattualmente l'ente - Spettanza al solo organo rappresentativo.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
Il contratto di cui sia parte la Pubblica Amministrazione richiede "ad substantiam" la forma scritta, ed, a tal fine, è irrilevante, ove si tratti di un Comune, l'esistenza di una deliberazione di consiglio o di giunta, la quale costituisce atto interno, con funzione autorizzatoria, volta a consentire all'organo rappresentativo di impegnare contrattualmente l'ente nei limiti fissati dalla stessa delibera, mentre è l'atto dell'organo rappresentativo a dover essere preso in esame per stabilire se l'ente è stato impegnato contrattualmente dall'organo competente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)