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Sez. 2, Sentenza n. 44673 del 12/11/2008 Cc. (dep. 01/12/2008) Rv. 242209 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Applicabilità della sanzione prevista dall'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 L. 5 ottobre 2001, n. 367, a qualsiasi caso di acquisizione o trasmissione di documenti o altri mezzi di prova provenienti dall'autorità giudiziaria estera - Esclusione - Limitazione allo specifico ambito delle rogatorie all'estero - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242209-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre all'Autorità giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità speciale di cui all'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., che attiene alle rogatorie "all'estero".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)