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Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 20/02/2009 Ud. (dep. 13/03/2009) Rv. 243429 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Applicabilità della sanzione prevista dall'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 L. 367 del 2001, a qualsiasi caso di acquisizione o trasmissione di documenti o altri mezzi di prova provenienti dall'autorità giudiziaria estera - Esclusione - Limitazione allo specifico ambito delle rogatorie "all'estero" - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243429-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

L'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi previsti dall'art. 729 cod. proc. pen. non si applica all'acquisizione di informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria estera ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto meri atti amministrativi di carattere informativo trasmessi spontaneamente dalla polizia straniera, e da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., i tabulati dei transiti alla frontiera costituiti dalla Polizia rumena relativamente ad una pluralità indistinta di soggetti e non mirati sugli attuali ricorrenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)