Sez. 1, Sentenza n. 29726 del 15/06/2007 Ud. (dep. 20/07/2007) Rv. 237590 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione clandestina - Ordine di allontanamento - Violazione - Successione di norme - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di immigrazione clandestina, qualora la condotta relativa al reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs n. 286 del 1998 (violazione dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore) sia cominciata prima (e si sia protratta dopo) la modifica di cui alla L. n. 271 del 2004 che ha trasformato il citato reato da contravvenzione in delitto inasprendo la pena, l'imputato risponde della violazione meno grave, allorchè essa sia stata indicata nel provvedimento del Questore, posto che tale indicazione delle conseguenze penali della trasgressione dell'ordine costituisce requisito sostanziale del provvedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2004 num. 241 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)