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Sez. 1, Ordinanza n. 3999 del 18/01/2006 Cc. (dep. 01/02/2006) Rv. 232967 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione clandestina - Reato di cui all' art. 14, commi quinto ter e quinquies, D.Lgs. 286 del 1998 - Successione di norme penali - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232967-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La modifica introdotta dalla legge 12 novembre 2004 n. 271 alla fattispecie di reato prevista dall'art. 14, commi quinto ter e quinquies, D.Lgs. 286 del 1998, consistente nella trasformazione dello stesso da contravvenzione a delitto, ha determinato da un lato un forte inasprimento sanzionatorio e dall'altro una parziale "abolitio criminis", essendo ora la fattispecie punibile solo se commessa con dolo. Per effetto di tale modifica si è verificata una successione di norme penali che si pongono in rapporto di continuità e, poichè il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento emesso dal Questore è reato permanente, è conforme a legge una sentenza di condanna che abbia applicato la pena più severa sopravvenuta, qualora la condotta, iniziata sotto la vigenza della norma più favorevole, sia proseguita sotto quella meno favorevole.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)