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Sez. 6, Sentenza n. 27049 del 19/03/2008 Ud. (dep. 03/07/2008) Rv. 241015 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione clandestina - Ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Violazione - Successione di norme - Reato permanente - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241015-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di immigrazione clandestina, qualora la condotta relativa al reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter D.Lgs. n. 286 del 1998 sia iniziata prima - e si sia protratta dopo - la modifica introdotta dalla L. 12 novembre 2004, n. 271, che ha trasformato il reato da contravvenzione in delitto inasprendo il trattamento sanzionatorio, l'imputato risponde per il periodo precedente della meno grave ipotesi contravvenzionale, allorquando essa sia stata indicata nel provvedimento emesso dal questore, atteso che l'indicazione delle conseguenze penali della trasgressione dell'ordine di allontanamento costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)