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Sez. 1, Sentenza n. 28656 del 07/07/2006 Cc. (dep. 09/08/2006) Rv. 235245 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Immigrazione clandestina - Reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Successione di norme penali - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235245-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, l'omessa indicazione, nell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal Questore, delle più gravi conseguenze penali introdotte dalla Legge 12 novembre 2004 n. 271, che ha trasformato da contravvenzione in delitto il reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, pur non facendo venire meno la legittimità del provvedimento del Questore, costituente il presupposto del reato omissivo permanente, incide, escludendola, sulla responsabilità penale in relazione al delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto punibile soltanto a titolo di contravvenzione e limitatamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge n. 271 del 2004, il reato omissivo permanente di inosservanza senza giustificato motivo dell'ordine del Questore di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, e aveva ritenuto insussistente, a decorrere da tale data, il delitto ex art. 14 comma quinto ter D.Lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dalla Legge n. 271 del 2004 per il venir meno di un suo necessario presupposto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)