Sez. L, Sentenza n. 8981 del 02/11/1994 (Rv. 488335 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Pensione di inabilità - Presupposto - Impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO
L'impossibilità (assoluta e permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 (in tema di revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), va intesa come impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo; ossia come impossibilità di svolgere qualsiasi attività che sia effettivamente "lavorativa" (non, quindi, "amatoriale") e, per ciò stesso, capace di concretare vantaggi e risultati economici apprezzabili (sia per il prestatore che per il beneficiario) con sacrifici ed usura fisiologici e non abnormi, in quanto altrimenti la prestazione sarebbe, oltre che priva del carattere della proficuità, addirittura anomala ed eccezionale.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)