Sez. 3, Sentenza n. 15364 del 06/07/2006 (Rv. 593555 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Autoriparatore - Obbligo di custodia e di riconsegna - Contratto misto comprendente detti obblighi - Onere della prova circa la non imputabilità dell'inadempimento - Sussistenza - Fattispecie.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA
L'art. 1780 cod. civ., in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna formino parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto, come nel caso del contratto concluso dall'autoriparatore, in cui l'obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzato all'adempimento dell'obbligazione principale. (Fattispecie relativa all'accertamento della sussistenza della prova liberatoria - consistente nella imprevedibilità ed inevitabilità della perdita della cosa - da parte dell'autoriparatore, al quale era stato affidato in custodia il veicolo oggetto di furto da parte di terzi rimasti ignoti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)