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Sez. 3, Sentenza n. 8629 del 12/04/2006 (Rv. 589637 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA | Autoriparatore - Obbligo di custodia e di riconsegna - Contratto misto - Sottrazione della cosa da parte di terzi - Onere della prova a carico del depositario circa l'inevitabilità dell'evento - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589637-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - DILIGENZA

L'art. 1780 cod. civ. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna afferisca a un contratto misto, come nel caso del contratto concluso dall'autoriparatore. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente la prova di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell'autoriparatore, in relazione al furto di un'auto d'epoca ricoverata nella sua officina, poichè egli aveva adottato misure tali da impedire, in via normale, la perpetrazione di furti, in quanto si era assicurato un servizio continuo di sorveglianza notturno con un istituto di vigilanza privata, aveva munito le finestre e la porta principale di saracinesche in ferro, munite di serrature laterali; inoltre ulteriori presidi erano stati ritenuti non esigibili in considerazione anche del modesto giro d'affari dell'autofficina).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1780, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)