Sez. 1, Sentenza n. 5127 del 08/05/1991 (Rv. 472057 - 01)
Tributi erariali indiretti - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Determinazione del valore venale - Azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali | Azioni non quotate in borsa - Valore reale - Determinazione - Criteri.
Tributi erariali indiretti - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Determinazione del valore venale - Azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali
In caso di trasferimento a causa di morte della proprietà di azioni non quotate in borsa, per la determinazione dell'imposta di successione è rilevante il valore reale, avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società (art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637), e, quindi, si deve tenere conto anche della rivalutazione degli immobili e degli impianti, nonché dell'avviamento, al fine di accertare quelle riserve non apparenti che concorrono a determinare un plusvalore del titolo non quotato rispetto al suo valore nominale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/03/1942 num. 239 art. 7, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)