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Sez. 1, Sentenza n. 3343 del 09/04/1994 (Rv. 486098 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Determinazione del valore venale - Azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali | Azioni non quotate in borsa e quote di società non azionarie - Determinazione del valore - Criteri.
Stato
decisa il 1994-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486098-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Determinazione del valore venale - Azioni, obbligazioni ed altri titoli, quote sociali

Ai fini dell'imposta sulle successioni, il valore delle azioni non ammesse alla quotazione di borsa e delle quote di società non azionarie, comprese nell'attivo ereditario, deve essere determinato, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, ossia assumendo quali elementi di valutazione i dati contabili desumibili da bilancio di esercizio e dal conto del profitto e delle perdite, (salvi, il potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la veridicità delle risultanze contabili ed il correlato onere della prova in capo ad essa), prescindendo dai criteri civilistici-contabili prescritti per l'iscrizione delle singole voci all'attivo od al passivo del bilancio medesimo, posto che la base imponibile è data dall'effettivo valore della parte di patrimonio sociale che dette azioni o quote rappresentano. La determinazione in concreto di tale valore è riservata alla cognizione del giudice di merito, che è tenuto a fornire congrua motivazione del proprio apprezzamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2424, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)