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Sez. 3 - , Sentenza n. 23264 del 26/07/2022 (Rv. 665432 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Soccombenza sulla competenza e sul merito - Pronuncia sulle spese - Impugnazione con regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665432-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La parte soccombente tanto sulla competenza quanto sul merito, e conseguentemente anche sulle spese, che intenda impugnare solo la pronuncia sulla competenza e non anche quella sul merito, deve proporre regolamento facoltativo di competenza, altresì qualora intenda censurare anche il capo sulle spese, perché il mancato esercizio del potere di impugnare con il ricorso

ordinario per cassazione il merito della decisione le preclude di ridiscutere altrimenti la pronuncia sulle spese.

Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)