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Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 20/02/2001 (Rv. 543973 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Criterio prioritario - Criteri sussidiari - Utilizzabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di contratto di locazione.
Stato
decisa il 2001-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543973-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

In tema di interpretazione di contratti, l'art. 1362 cod. civ., ancorché prescriva all'interprete di non limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune intenzione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio; pertanto, il giudice di merito può utilizzare sussidiari criteri di interpretazione solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile ad un contratto di locazione la disciplina dell'equo canone in un caso in cui, pur essendo esclusa da una clausola tale applicazione non era stato poi indicato il motivo, scegliendolo tra le varie ipotesi elencate dal contratto a stampa, di modo che non poteva desumersi la natura di locazione ad uso transitorio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)