Sez. 1, Sentenza n. 2372 del 20/03/1996 (Rv. 496461 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Criterio prioritario per la ricerca della comune intenzione delle parti - Passaggio ai criteri successivi e sussidiari - Motivazione in ordine alla equivocità o insufficienza del dato letterale - Obbligo del giudice di merito - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione di contratti, l'art. 1362 cod. civ., ancorché prescriva all'interprete di non limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune intenzione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio. Ne deriva che il giudice di merito, prima di accedere a successivi e sussidiari parametri di interpretazione, deve dare ragione dell'equivocità o dell'insufficienza del dato letterale, a meno che l'inidoneità di tale dato non sia di palmare evidenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)