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Sez. 1, Sentenza n. 2372 del 20/03/1996 (Rv. 496461 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Criterio prioritario per la ricerca della comune intenzione delle parti - Passaggio ai criteri successivi e sussidiari - Motivazione in ordine alla equivocità o insufficienza del dato letterale - Obbligo del giudice di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496461-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

In tema di interpretazione di contratti, l'art. 1362 cod. civ., ancorché prescriva all'interprete di non limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tale criterio, che costituisce mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca della comune intenzione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio. Ne deriva che il giudice di merito, prima di accedere a successivi e sussidiari parametri di interpretazione, deve dare ragione dell'equivocità o dell'insufficienza del dato letterale, a meno che l'inidoneità di tale dato non sia di palmare evidenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)