Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001 (Rv. 548566 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Criterio prioritario - Criteri sussidiari - Utilizzabilità - Condizioni.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
L'art. 1362 cod. civ., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile; soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è consentito al giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi indicati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che hanno carattere sussidiario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)