Sez. 3, Sentenza n. 6467 del 05/12/1981 (Rv. 417296 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - NESSO EZIOLOGICO TRA LA COSA E L'EVENTO DANNOSO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - MEZZI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - NESSO EZIOLOGICO TRA LA COSA E L'EVENTO DANNOSO - NECESSITÀ - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO - MEZZI.*
In tema di danno cagionato da cosa in custodia, ai fini della applicazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., è indispensabile la sussistenza di un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, il cui Onere probatorio - che grava sul danneggiato - può essere assolto anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità. (Conf 98/80, mass n 403477; (Conf 506/76, mass n 379162; (Conf 460/72, mass n 356396).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)