Sez. 1, Sentenza n. 49970 del 19/12/2014 Cc. (dep. 18/12/2015) Rv. 265408 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di beni o valori - Elusione di misure di prevenzione patrimoniale - Soggetti per i quali opera la presunzione di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto ai sensi dell'art. 2 ter l. 575 del 1965, ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011 - Reato - Configurabilità - Natura fraudolenta del trasferimento - Valutazione - Criteri.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale siano stati intestati fittiziamente a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2 ter, l. n. 575 del 1965 - ora sostituito dall'art. 26, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, ma in questi casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice, non solo sul piano oggettivo, ma anche su quello soggettivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)