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Sez. 1, Sentenza n. 39846 del 23/05/2023 Ud. (dep. 02/10/2023) Rv. 285368 - 02

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di beni o valori - Elusione di misure di prevenzione patrimoniale - Soggetti per i quali opera la presunzione di elusività nella intestazione di beni ai familiari del proposto ex art. 2-ter l. 575 del 1965, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Reato - Configurabilità - Natura fraudolenta del trasferimento - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2023-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285368-02

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non potendosi tuttavia prescindere, in tali casi, dalla verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, alla luce di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, idonei a consentire la ricostruzione dell'elemento soggettivo della fattispecie.

Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 26 com. 2, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)