Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 18/10/1991 (Rv. 474290 - 01)
Fidejussione - In genere (Nozione, caratteri, distinzioni) | Contratto di assicurazione - Fideiussoria - Natura - Fidejussione - Dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente debitore in ordine alla formazione del rapporto principale - Disciplina ex art. 1892 cod. civ. - Inapplicabilità.
Fidejussione - In genere (Nozione, caratteri, distinzioni)
Il contratto di assicurazione fideiussoria, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, costituisce, sostanzialmente, una fideiussione, sicché resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura, salva diversa previsione contrattuale. Pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente-debitore in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 1892 cod. civ., relativa al contratto di assicurazione, ma la validità del contratto deve essere valutata alla stregua delle regole dell'annullabilità per errore o per dolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)