Sez. 1, Sentenza n. 1412 del 12/09/1970 (Rv. 347201 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 1341 COD CIV - APPLICABILITA ALLE CLAUSOLE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART 1341 COD CIV - APPLICABILITA ALLE CLAUSOLE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art 1341 cod civ vale per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari di solito predisposti da uno solo dei contraenti, dando cosi vita a quella particolare figura di contratti per adesione nei quali e facile scorgere la presenza di un contraente forte che impone un certo regolamento contrattuale, rigido ed uniforme, al contraente piu debole, il quale, messo di fronte a tale imposizione, si trova nell'alternativa di accettare o rifiutare, senza possibilita di modificare il contenuto della convenzione. E per questo tipo di contratti che il legislatore, con la norma sopra riferita, ha richiesto la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose da parte dell'accettante, in modo che risulti certo che quest'ultimo abbia preso effettiva conoscenza delle clausole stesse e che quindi l'accettazione di esse sia stata cosciente e volontaria. Una simile ipotesi non si puo verificare all'atto della stipulazione di un contratto collettivo, in quanto e noto che nella formazione di esso concorrono in condizioni di parita le contrapposte associazioni sindacali in rappresentanza dei singoli iscritti ed ogni clausola costituisce, il piu delle volte, il risultato di trattative lunghe e laboriose. In tale situazione viene meno quella particolare necessita di difesa di una delle parti contraenti (e conseguentemente dei soggetti da essa rappresentati) che nell'ipotesi precedentemente prospettata ha indotto il legislatore ad intervenire dettando la disposizione dell'ultimo comma dell'art 1341 cod civ. (V 3949'69, mass n 344377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)