Sez. 1, Sentenza n. 3242 del 20/07/1977 (Rv. 386756 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO - DISCIPLINA DELL'ART 38 DEL DL DEL 1972 N 636 - PORTATA INNOVATIVA - CONSEGUENZE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - RISPETTIVA DECORRENZA PER IL CONTRIBUENTE E PER L'UFFICIO.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - NOTIFICA AL CONTRIBUENTE - COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO - DISCIPLINA DELL'ART 38 DEL DL DEL 1972 N 636 - PORTATA INNOVATIVA - CONSEGUENZE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINE - RISPETTIVA DECORRENZA PER IL CONTRIBUENTE E PER L'UFFICIO.*
L'art 38 del DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla riforma del contenzioso tributario, ove dispone che le decisioni delle commissioni tributarie devono essere, a cura della segreteria delle commissioni medesime, comunicate all'ufficio finanziario e notificate al contribuente, ha portata innovativa rispetto all'art 34 della legge 8 giugno 1936 n 1231 sulle imposte dirette, il quale faceva carico all'amministrazione di notificare al contribuente la decisione della commissione centrale. Pertanto, dopo l'entrata in vigore del citato DPR n 636 del 1972, il termine di sessanta giorni, per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso pronuncia della commissione centrale, non ha decorrenza unica, tanto per l'amministrazione quanto per il contribuente, dal giorno della notificazione di detta pronuncia al secondo, ma decorre, nei confronti della finanza, dalla data della comunicazione, e, nei confronti del contribuente, dalla data della notificazione della pronuncia medesima.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 34, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)