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Sez. 6, Sentenza n. 4279 del 15/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169035 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - RAPPORTI E VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1985-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169035-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - RAPPORTI E VALORE PROBATORIO.*

Se l'art. 368 cod. proc. pen. impone al magistrato di investigare su ogni fatto o circostanze esposti dall'imputato nell'interrogatorio, questo è tuttavia suscettibile di essere considerato fonte di prova sia quando racchiuda confessioni, sia qualora si estrinsechi in chiamate di correo, purché le sue risultanze, razionalmente vagliate nei vari aspetti materiali e psichici, consentano di pervenire a conclusioni realistiche sorrette da elementi obiettivi di verifica conoscitiva. (Conf mass n 147949).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 366 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)