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Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 12/06/1989 Cc. (dep. 15/07/1989) Rv. 181853 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - PROVA RAPPRESENTATIVA NON AVENTE VALORE PROBATORIO DI TESTIMONIANZA - LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ DI CONTROLLO INTRINSECO ED ESTRINSECO.*
Stato
decisa il 1989-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181853-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - PROVA RAPPRESENTATIVA NON AVENTE VALORE PROBATORIO DI TESTIMONIANZA - LIBERA VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITÀ DI CONTROLLO INTRINSECO ED ESTRINSECO.*

La dichiarazione del coimputato, anche se concettualmente appartenente alla categoria delle prove rappresentative, non può assumere - ex artt. 348 e 465 cod. proc. pen. - il valore probatorio della testimonianza, ma non è del tutto priva di efficacia probatoria. Essa può essere liberamente valutata dal giudice come elemento di prova a condizione che ne sia accertata la attendibilità mediante un controllo intrinseco, non limitato alla valutazione della personalità del dichiarante ed uno estrinseco da effettuarsi anche attraverso dichiarazioni di testimoni o di altri imputati. (Conf mass n 169035; (Conf mass n 168163; (Conf mass n 166518).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 402, Cod. Proc. Pen. art. 450, Cod. Proc. Pen. art. 465 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)