Sez. 1, Sentenza n. 1896 del 13/06/1987 Ud. (dep. 12/02/1988) Rv. 177585 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULATA NELL'ISTRUZIONE - EFFICACIA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULATA NELL'ISTRUZIONE - EFFICACIA.*
In tema di scelta e di apprezzamento delle prove, il giudice del merito, nel corretto Esercizio dei suoi poteri istituzionali, può attribuire, ai fini del giudizio di colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata in correità per le sue caratteristiche e il suo contenuto intrinseco, anche quando la stessa sia stata formulata davanti agli organi istruttori ovvero non sia stata confermata in Sede dibattimentale, sempre che essa sia confortata dalla presenza di circostanze obiettive e di elementi, anche di ordine logico, di riscontro, che valgono a confermare la veridicità e l'attendibilità dell'accusa. (V mass n 169035; (V mass n 168163; (V mass n 166518; (V mass n 154879; (V mass n 147949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)