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Sez. 3, Sentenza n. 39112 del 29/05/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 257525 - 01

CACCIA - IN GENERE | Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione del divieto - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio.
Stato
decisa il 2013-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257525-01

CACCIA - IN GENERE

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette se è segnalato da regolare tabellazione si presume conosciuto dal trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa, in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)