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Sez. 3, Sentenza n. 9576 del 25/01/2012 Ud. (dep. 13/03/2012) Rv. 252249 - 01

CACCIA - IN GENERE | Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione dell'area - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio.
Stato
decisa il 2012-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252249-01

CACCIA - IN GENERE

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria in zona permanente di protezione faunistica, se é segnalato da apposita tabellazione (art. 10 legge 11 febbraio 1992, n. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge Reg. Sardegna 29/07/1998 num. 23 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)