Sez. 3, Sentenza n. 35195 del 30/03/2017 Cc. (dep. 18/07/2017) Rv. 270681 - 01
CACCIA - IN GENERE | Divieto di esercizio venatorio e di ingresso con armi all'interno di area protetta - Parco regionale - Perimetrazione tabellare - Necessità.
CACCIA - IN GENERE
I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell'accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all'interno dell'area, non potendo la stessa essere presunta. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, avendo portata derogatoria rispetto al principio generale, non è applicabile ai parchi regionali o ad altre zone protette rientranti nelle attribuzioni di competenza regionale; nella specie, si trattava del parco regionale del Partenio, istituto con delibere della Giunta della Regione Campania n. 780 del 6/11/2002 e n. 1405 del 12/04/2002).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)