Sez. 3, Sentenza n. 17102 del 08/03/2016 Ud. (dep. 26/04/2016) Rv. 266638 - 01
CACCIA - IN GENERE | Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione del divieto - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio.
CACCIA - IN GENERE
In tema di caccia, il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette regionali si presume conosciuto se le aree sono perimetrate da regolare tabellazione, di modo che il trasgressore, salvo casi eccezionali, non può invocare a propria discolpa l'ignoranza del divieto; la mancanza o l'inadeguatezza della tabellazione non determina, peraltro, l'automatica inconfigurabilità del reato di cui agli artt. 21 e 30 legge n. 157 del 1992, ponendo solo a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque consapevole del divieto.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 21, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)