Sez. 1, Sentenza n. 8552 del 22/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166116 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CONDIZIONI.*
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado, nel quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi ai primi giudici. La legge, perciò, ben lungi dal riconoscere carattere di obbligatorietà all'Esercizio del potere del giudice di appello di disporre la rinnovazione, vincola e subordina tale potere, nel suo concreto Esercizio, ad una condizione rigorosa, a quella, cioè, che il giudice ritenga, contro la suddetta presunzione di completezza dell'istruttoria, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti. (Conf mass n 150634; (Conf mass n 149209; (Conf mass n 148540; (Conf mass n 147668; (Conf mass n 147658; (contra mass n 165375; (contra mass n 158221; (contra mass n 155005; (contra mass n 154630; (contra mass n 147147).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)