Sez. 5, Ordinanza n. 40489 del 05/11/2002 Cc. (dep. 29/11/2002) Rv. 225705 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Procedimento avanti al tribunale in composizione monocratica - Decreto di citazione a giudizio - Casi - Furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale - Nozione - Comprende anche le fattispecie di furto in abitazione o con strappo di cui all'art. 624-bis c.p..
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - IN GENERE
Tra i reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale mediante citazione diretta è compreso - ai sensi dell'art. 550, comma 2, lett. f) cod. proc. pen. - il delitto di furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale, e tale espressione si riferisce, quando siano contestate una o più aggravanti specifiche del delitto di furto, anche alle figure delittuose previste dall'art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione e furto con strappo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2 lett. F, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550 com. 2 lett. F, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)